La gestione finanziaria in un condominio è un aspetto fondamentale per il mantenimento dell’ordine e la trasparenza amministrativa. In Italia, la questione se è necessario il conto corrente in un condominio piccolo, ossia in edifici con due o pochi appartamenti, ha suscitato spesso dibattiti e dubbi interpretativi. L’articolo 1129, comma 7, del Codice civile non stabilisce questa necessità, ma introduce l’obbligo in via indiretta.
L’apertura di un conto corrente dedicato al condominio rientra tra i doveri dell’amministratore. Non c’è una norma che lo preveda espressamente ma lo si evince in modo indiretto dall’articolo 1129 comma 7 del codice civile. Quest’ultimo, nell’elencare i compiti dell’amministratore, stabilisce testualmente. “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
Si può ritenere che l’amministratore ha il dovere giuridico di aprire il conto corrente a nome del condominio, a pena di responsabilità personale e professionale. L’articolo 1129 cod. civ. però non chiarisce cosa succede in quei condomini privi di amministratore perché hanno meno di 9 condomini. In questi casi la nomina dell’amministratore è facoltativa quando i condomini vanno da 2 a 8 mentre diventa obbligatoria da 9 in poi.
Quindi il condominio con meno di 9 condomini privo di amministratore deve avere un conto corrente? E se detto condominio, pur non avendo l’obbligo, decidesse comunque di procedere alla nomina di un amministratore, quest’ultimo sarebbe ugualmente obbligato all’apertura del conto? La prima tesi ritiene che l’obbligo di avere il conto corrente scatti solo quando viene nominato l’amministratore, indipendentemente dal numero di condomini. Pertanto se in un condominio con 3 condomini si decide di nominare l’amministratore questi sarebbe tenuto ad aprire il conto corrente. Se invece si tratta di un condominio minimo (con due condomini) o comunque con meno 9 condomini privo di amministratore, il conto non è necessario.
La seconda tesi invece ritiene che l’apertura del conto corrente sia sempre obbligatoria. Secondo questa interpretazione, le norme condominiali trovano applicazione anche nel caso di un condominio di pochi partecipanti (da due a otto). L’articolo 1129, settimo comma, del Codice civile, per il quale l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, non è oggetto di deroga, pur in presenza dell’amministrazione “di fatto” da parte di un condomino.
Un amministratore che omette di aprire un conto corrente condominiale commette una violazione sanzionabile con la revoca. In caso di uso improprio dei fondi, si può arrivare anche alla configurazione del reato di appropriazione indebita per il quale si può procedere però solo con la cessazione dell’incarico annuale, dopo che è stato fornito il rendiconto di gestione.
Le spese di gestione del conto corrente sono a carico dei condomini e devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà. Nonostante la legge non specifici chi debba scegliere la banca o il tipo di conto, è consigliabile che questa decisione spetti all’assemblea condominiale potendo comportare oneri più o meno gravosi per le tasche condominiali.
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