L’assicurazione è ora obbligatoria per i veicoli fermi o parcheggiati in aree private

Attenzione a tenere un veicolo fermo senza assicurazione. Ora si rischia una multa. Da qualche giorno, infatti, non è prevista più alcuna eccezione per l’assicurazione dei veicoli a motore o quasi. La legge impone che tutti i mezzi siano coperti da una polizza per la responsabilità civile, anche se non circolano su strade pubbliche o aperte al pubblico, ma sono parcheggiati in aree private chiuse. È la conseguenza del decreto legislativo che attua una direttiva europea del 2019, pubblicato di recente sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto modifica il Codice delle assicurazioni private ed elimina la possibilità di non assicurare i veicoli che non sono in marcia o che sono in sosta su strade o aree non accessibili al pubblico. Il nuovo testo stabilisce che “l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo – precisa la legge – si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.

La legge stabilisce che tutti i veicoli immatricolati in Italia devono essere assicurati. Tuttavia sono previste delle eccezioni. Non devono pagare l’assicurazione i veicoli che non circolano più (demoliti, esportati o ritirati) o i veicoli che non possono circolare (sequestrati, fermati o vietati dalle autorità). Anche i veicoli che non sono funzionanti (privi di parti essenziali come il motore) non devono essere assicurati, a condizione che lo comunichino alla compagnia assicurativa. La comunicazione può essere fatta più volte, per un periodo massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli storici).

La legge stabilisce anche le categorie di veicoli che devono essere assicurati con la responsabilità civile auto (RC Auto). Includono i veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari, che hanno una velocità massima superiore a 25 km/h o un peso superiore a 25 kg e una velocità massima superiore a 14 km/h. Inoltre, sono compresi anche i rimorchi che si usano con questi veicoli, anche se non sono attaccati. Alcuni veicoli elettrici leggeri, come i monopattini, i segway e i monowheel, sono soggetti a questo obbligo solo se lo prevede un decreto dei ministri competenti dopo un consulto con l’Ivass, l’ente che controlla le assicurazioni. Al momento i monopattini non sono inclusi in questo obbligo. Le sedie a rotelle per le persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli e quindi non devono essere assicurate.

Un’opzione prevista dalla legge per il contraente della polizza assicurativa è quella di sospendere per un periodo la copertura in alcune situazioni, comunicandolo preventivamente all’assicuratore. La sospensione può essere prorogata più volte, inviando una nuova comunicazione entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, ma non può durare più di 10 mesi (11 per i veicoli storici) nell’anno di validità della polizza.

Sul fronte delle sanzioni, non ci sono modifiche alla multa prevista dall’articolo 193 del Codice della strada per chi circola senza assicurazione (866 euro di multa, che scendono a 606,20 con lo sconto per chi paga entro cinque giorni, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione). La stessa sanzione si applica se il veicolo è “utilizzato esclusivamente in aree soggette a limitazioni di accesso”, mentre nel caso di guida di un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto o con assicurazione sospesa la multa è maggiorata del 50% (e quindi sale a 1.299 euro e a 909,30 con lo sconto).

Redazione Torino

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