Regime di edilizia libera: ecco l’elenco delle opere

Ammontano a 58 le opere che sono in regime di edilizia libera. Per realizzarle non servono autorizzazioni come Cila, Scia o permesso di costruire, ovvero titoli abilitativi. Anche se va non vanno dimenticate le altre autorizzazioni, fuori dal perimetro dell’edilizia. Ovvero norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre ad eventuali autorizzazioni da richiedere in caso di occupazione di suolo pubblico o procedure per il corretto smaltimento dei materiali di risulta dei lavori. Tutte queste altre autorizzazioni dovranno comunque essere richieste.

La lista è stata composta in attuazione del Dlgs 222/2016 e serve a tracciare un confine preciso tra piccoli interventi di manutenzione e miglioramento che nel Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) sono indicati in maniera generica, solo per capitoli. Questo assetto portava un’interpretazione differenziata tra i diversi uffici comunali, che avevano margini troppo ampi per chiedere autorizzazioni diverse (e a volte più onerose) per lo stesso intervento. Questa incertezza con l’elenco finisce, perché i cittadini hanno adesso a disposizione un riferimento preciso al quale guardare.

Il glossario interviene su due linee. Mette insieme tutte le opere per le quali non era necessario un titolo abilitativo. In questo caso, fa soltanto un’operazione compilativa, che è molto utile ai cittadini perché riepiloga informazioni sparse in decine di fonti diverse. Più importante è il secondo ambito di azione. Perché il provvedimento illustra in maniera analitica tutti i casi al limite per i quali i Comuni non potranno più imporre vincoli.

Nell’elenco figurano opere di arredo da giardino: muretti, fontane, ripostigli. Tutti questi casi sono oggetto di frequenti contestazioni e di ricorsi. Ora sono diventati inattaccabili, se vengono rispettati i paletti del glossario. Discorso molto simile può essere fatto per un’altra tipologia di opere: le tensostrutture. Anche qui l’elenco chiarisce un perimetro nel quale ci si può muovere senza problemi. Per l’installazione servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive (manutenzione, riparazione, rimozione) saranno libere. Nel caso dei gazebo, dei pergolati e dei ripostigli si specifica che, per restare libero, l’intervento deve essere “di limitate dimensioni”. In questo modo, il decreto si allinea in pieno alla giurisprudenza prevalente.

Nessuna autorizzazione sarà necessaria per i pannelli solari e fotovoltaici, fuori però dai centri storici. Non serviranno titoli abilitativi per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, che magari indirizzino le emissioni in maniera diversa. Sono interventi molto importanti anche per le piccole attività produttive. Ancora, nessuna ambiguità sulle “vasche per la raccolta delle acque” (definizione n.41 del glossario). In nessun caso potranno nascondere la realizzazione di piscine.

In caso di “eliminazione delle barriere architettoniche”, non servono permessi, così come per installazioni e manutenzioni di ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza”, sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.

Rimane salva, per tutte queste opere, la possibilità di chiedere detrazioni fiscali. Sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale indicare la data di inizio dei lavori, attestando che gli interventi rientrino tra quelli agevolati. A supporto di questo adempimento, serviranno le fatture per provare lo svolgimento dei lavori e i pagamenti effettuati tramite bonifico parlante.

Redazione Torino

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