Equipollenza ed equivalenza: come riconoscere in Italia titoli di studio esteri

università equipollenza studi esteri

Esercitare una professione senza possedere i titoli di studio necessari non solo è illegale, ma spesso tale condizione fa da sfondo a situazioni sfavorevoli, se non deleterie, a livello sociale. Inoltre, è da considerare che i titoli di studio nei Concorsi Pubblici sono requisiti fondamentali per l’accesso alle procedure concorsuali della Pubblica Amministrazione. I titoli accademici di studio stranieri non hanno di fatto valore in Italia, per poterne usufruire si rende quindi necessario procedere con il riconoscimento, le cui forme seguono la procedura di equipollenza e di equivalenza. 

Per saperne di più abbiamo contattato i ragazzi del blog dell’Università Popolare degli studi di Milano, Università riconosciuta dal MIUR come Università Internazionale come espresso negli atti autorizzativi del Ministero.

Il Miur, ricordiamolo, si occupa di stabilire tramite specifici criteri, basandosi sui riferimenti normativi, l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli di studio in modo univoco, con lo scopo di evitare omissioni o inconvenienti. 

Equipollenza

L’equipollenza concerne il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero con i titoli di studio italiani. Due o più titoli di studio si dicono equipollenti quando presentano la stessa efficacia giuridica ed è legale, purché sia riconosciuta dagli organi competenti.

Un esempio di equipollenza potrebbe essere:

Equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento

Per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233), sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai Concorsi Pubblici, per i quali la laurea in oggetto è appunto equipollente. 

Si precisa, inoltre, che è riconosciuta dal Miur una forma di equipollenza non reciproca, ma “a senso unico”, pertanto se un titolo viene considerato equipollente ad un altro, è probabile che la valutazione inversa non sia possibile. 

Equivalenza 

Chi è in possesso di un titolo di studio straniero e desidera partecipare ad un Concorso Pubblico in Italia, deve richiedere l’equivalenza del proprio titolo di studio a quello specificamente previsto dal concorso. 

Un titolo di studio straniero viene considerato “equivalente ai fini concorsuali” ad un determinato titolo di studio italiano solo e unicamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta. 

In passato, ciò era riservato solo ad alcune categorie, ma dal 2013 (legge n.97 del 6 Agosto 2013) anche alcuni stranieri non provenienti dall’UE possono accedere al pubblico impiego e presentare domanda di equivalenza. 

Nello specifico: 

  • titolari di un permesso di soggiorno UE per lungo periodo 
  • rifugiati e titolari di protezione sussidiaria 
  • familiari extra UE di cittadini dell’Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

Costoro possono richiedere che il loro titolo di studio sia dichiarato “equivalente ai fini concorsuali” ad un determinato titolo di studio italiano, senza la necessità di ottenere l’equipollenza accademica o scolastica. 

Per richiederla bisogna presentare la domanda di partecipazione al concorso, citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo “l’ammissione sotto condizione”. Di seguito, bisogna inviare al Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all’estero, compilando il modello Equivalenza ai fini professionali disposto dal Dipartimento stesso.