Ecco le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale

autonomi e imprese in Piemonte

La circolare omnibus con tutte le sanatorie fiscali previste dalla legge di Bilancio per il 2023 è stata diramata dall’Agenzia delle Entrate. La circolare contiene le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Manovra, la prima del governo Meloni.

Il testo segue quello sulla definizione degli avvisi bonari dello scorso 13 gennaio. Ed è intanto partita la rottamazione delle cartelle attraverso il sito della Riscossione. Il nuovo documento “contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022, sul “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale”. Tra le altre indicazioni, c’è anche una parte con le indicazioni sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Spazio anche alle indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).

La circolare dettaglia che per regolarizzare le violazioni formali bisogna versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate chiariscono quali violazioni possono essere regolarizzate: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Sempre la nota delle Entrate ricorda che il “ravvedimento operoso speciale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione consente ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo o della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. Nella circolare si chiarisce quali sono le violazioni che si possono sanare, anche con la compensazione.

La Definizione agevolata dell’accertamento consiste nell’applicazione di solo un diciottesimo delle sanzioni previste dalla legge. Possono essere definiti:

gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

Si possono regolarizzare, pagando la sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. Il conto si chiude con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.

Lo stralcio dei debiti sotto mille euro. La misura, concordata con la Riscossione, dà alcuni chiarimento sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La definizione agevolata delle controversie tributarie, specifica la circolare, riguarda non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. Per importi sopra 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.